Art. 40.
(Accesso dei cittadini e delle cittadine stranieri ai corsi di studio scolastici e universitari).

      1. I cittadini e le cittadine stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono accedere ai corsi di studio delle scuole, degli istituti professionali e delle università italiane alle stesse condizioni dei cittadini e delle cittadine italiani. Essi hanno diritto ad accedere, in condizioni di parità con i cittadini e le cittadine italiani, a borse di studio e ad altre provvidenze previste nell'ambito dei programmi di diritto allo studio.
      2. L'iscrizione alle scuole, agli istituti di formazione e alle università italiane può essere effettuata anche dall'estero, ai fini dell'ingresso per motivi di studio di cui all'articolo 10, comma 3, per il tramite

 

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delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
      3. Le università e gli istituti di istruzione, formazione e specializzazione italiani, predispongono adeguati strumenti di sostegno, anche linguistici, al fine di consentire un proficuo svolgimento dei corsi di studio da parte dei cittadini e delle cittadine stranieri.